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Le garanzie di professionalità (dal volantino ”Campagna di informazione a tutela del cittadino”)

La professione di psicologo è prevista dalla legge n°56 del 1989, per la quale “la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

La legge 56/89 prevede inoltre la costituzione degli Ordini regionali. L’esistenza di un ordine degli Psicologi garantisce che lo psicologo iscritto all’albo abbia svolto un adeguato  percorso formativo in ambito universitario, un tirocinio formativo della durata di un anno e un successivo esame di stato necessario per ottenere l’abilitazione a svolgere l’attività professionale.

L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è riservato agli psicologi e ai medici iscritti ai rispettivi albi professionali e subordinato ad una specifica formazione professionale. L’autorizzazione all’esercizio è annotata esplicitamente nei rispettivi Albi.

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